L’ARERA nella delibera 194/2012/R/COM definisce “Il Glossario”: uno strumento rivolto a tutti i clienti finali di energia elettrica/gas che intende rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle fatture di energia elettrica.

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Per le famiglie con bassi redditi o per le famiglie con persone che versano in gravi condizioni di salute, il Governo ha introdotto il Bonus Sociale che permette di ottenere un risparmio direttamente in fattura sulla spesa annua per energia elettrica e/o per gas naturale.

A partire dal 1° gennaio 2021, il Bonus Sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sarà riconosciuto automaticamente agli aventi diritto presentando la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE, senza più necessità di presentare apposita domanda. Nulla cambia per le modalità di accesso al Bonus Sociale per disagio fisico per la fornitura di energia elettrica: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza devono fare richiesta presso il Comune di residenza dell’intestatario della fornitura (anche se diverso dal malato) o altro ente da questi designato (CAF, Comunità montane).

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione  il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ( link a https://www.arera.it/it/index.htm) e/o chiamare il numero verde 800 166 654 o il sito www.bonusenergia.anci.it (link  http://www.bonusenergia.anci.it/)

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’ARERA. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura);

b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Si allega: Modulo per la denuncia del sinistro scaricabile anche dal sito www.cig.it.

Nel mese di dicembre 2020 il CIG ha affidato ad AVIVA ITALIA SPA la polizza di assicurazione valida per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 01 gennaio 2025, sulla base delle disposizioni della Delibera ARERA n. 167/2020/R/GAS del 19 maggio 2020, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2024”.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.ARERA.it

L’imposta fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:

Imposta di consumo (D.L. 504/95 e successive modifiche ed integrazioni) L’entità dell’imposta di Consumo o accisa, commisurata ai metri cubi di gas erogati, è determinata dal Ministero delle Finanze ed è articolata per tipologia di utilizzo e per zona geografica.

Addizionale regionale (D.L. 398/90 e successive modifiche ed integrazioni) L’entità dell’addizionale, commisurata ai metri cubi di gas erogati, viene determinata da ciascuna Regione entro il limite massimo di € 0,0310 al metro cubo, per un valore che non può comunque superare la metà della corrispondente imposta di consumo.

I.V.A imposta sul valore aggiunto, applicata in termini percentuali all’importo complessivo (comprensivo di imposta di consumo ed addizionale regionale).

https://www.arera.it/it/dati/gp30.htm

L’applicazione dell’aliquota ridotta d’Imposta di Consumo e dell’Addizionale regionale sul gas metano, per gli usi previsti dall’Articolo 26 del D.L. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, può essere richiesta dai clienti con forniture relative ad usi industriale ed artigianale:

  • per produzione di energia elettrica
  • per cogenerazione
  • per le attività industriali, artigianali e agricole, in locali posti all’interno degli stabilimenti, dei laboratori e delle aziende in cui viene svolta l’attività produttiva
  • per i consumi di gas metano destinati alla combustione in locali adibiti alla Distribuzione Commerciale

Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano:

  • nel settore alberghiero
  • nelle case di cura e riposo organizzate sotto forma di imprese industriali
  • negli esercizi di ristorazione
  • negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro
  • nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Documentazione da presentare per ottenere la riduzione accisa sul gas metano

  • Richiesta di applicazione di aliquota ridotta dell’accisa Gas Metano, sottoscritta dal legale rappresentante;
  • Originale del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  • Copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
  • Per le associazioni sportive dilettantistiche gestite senza fini di lucro sono compresi nell’agevolazione oltre agli impianti sportivi propriamente detti (es. riscaldamento di palestre), gli utilizzi relativi alle strutture annesse all’ impianto sportivo (es. docce, spogliatoi, uffici). Il legale rappresentante dei predetti organismi dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nel quale dovrà dichiarare che nella struttura si svolge, senza fine di lucro, attività sportiva esclusivamente dilettantistica;
  • Per gli Enti morali e religiosi, associazioni volontarie e ONLUS, che utilizzano il gas metano in strutture ricettive finalizzate ad alloggiare soggetti orfani, disabili, anziani o indigenti, il legale rappresentante dell’istituzione interessata dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dovrà dichiarare che l’attività svolta è finalizzata all’assistenza delle categorie di soggetti individuati dalla norma;

La validità del certificato della C.C.I.A.A. si intende di 90 giorni dalla sua emissione e, deve risultare sullo stesso, anche l’unità locale per la quale si richiede l’agevolazione. In caso di Azienda artigiana, sul certificato o autocertificazione deve risultare il numero di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Ogni variazione riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la titolarità dell’Utenza (ES. cambiamenti di ragione sociale) devono essere tempestivamente comunicati in quanto, possono comportare l’assoggettamento in misura piena dell’imposta di consumo sul gas prelevato. In caso di dichiarazioni non veritiere si è passibili di denunce fiscali e penali.

L’applicazione della agevolazione decorrerà dal ricevimento, da parte dell’Azienda, della prevista documentazione. Nel caso siano previste dichiarazioni e/o autocertificazioni da parte del Legale rappresentante della ditta interessata, (per esempio impianti sportivi o ristoranti, Enti assistenza anziani e/o disabili), le stesse devono essere corredate dalla copia del documento d’identità.

ESENZIONI IMPOSTA CONSUMO
Sono esenti dall’Imposta sul gas metano e dall’Addizionale regionale:

  • le Forze Armate nazionali e quelle appartenenti agli altri Stati aderenti alla N.A.T.O., nel caso di alloggi occupati per uso istituzionale o ufficiale;
  • le Organizzazioni internazionali (per i soli usi istituzionali o ufficiali quali rappresentanze diplomatiche e consolari) riconosciute e appartenenti a Stati con i quali, in base a specifici accordi, viene concessa anche l’esenzione IVA.

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GAS

Punto di scambio virtuale (PSV) rappresenta il punto di incontro tra domanda e offerta del mercato del gas in Italia, definendo così il prezzo del gas all’ingrosso.

L’indice PSV è calcolato come media aritmetica espressa in €/MWh, e convertita in €/Smc, dei prezzi Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment Offer-Day Ahead” pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS Heren Report redatto da ICIS Heren.

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  • L’indice PFOR,t a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, è definito dall’ARERA con deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas ed è aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA prima dell’inizio di ciascun trimestre. Il valore del PFOR,t come definito dalla stessa delibera, è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

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Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più grandi e liquidi dell’Europa continentale. Situato nei Paesi Bassi, grazie alla localizzazione centrale permette un trasferimento del gas tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna. L’indice TTF è calcolato come media aritmetica mensile di tutti i TTF Day Ahead (prezzo ask) pubblicata da ICIS-Heren nel punto virtuale TTF in €/MWh e trasformato in €/smc. Prevedere Inserimento grafico

ENERGIA

Indice PUN: Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) e scambiato nella sessione del Mercato del Giorno Prima (MGP).

Tale indice rappresenta il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica da parte degli operatori elettrici sul mercato grossista italiano.

Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

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A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene addebitato nella fattura di fornitura dell’energia elettrica. Ogni cliente intestatario di una fornitura di energia nell’abitazione di residenza paga il canone, indipendentemente dal titolo in funzione del quale si occupa l’immobile (proprietà, affitto, altro).

L’importo del canone è pari a 90€ e viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti, suddividendolo in 10 rate mensili da gennaio ad ottobre.

Per conoscere le modalità per richiedere l’esonero dal pagamento, il rimborso relativo a pagamenti non dovuti, nonché per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o della Rai.

La delibera ARG/COM 164/08 (TIQV) s.m.i. ha stabilito delle regole per garantire, ai clienti finali in tema di reclami, rettifica di fatturazione e rettifica doppia fatturazione, i livelli di qualità del servizio. La delibera ha stabilito, inoltre, che nel caso tali standard non siano rispettati al cliente debba essere corrisposto un indennizzo automatico, di importo crescente a seconda del ritardo. Empower Your Energy ha stabilito di migliorare i parametri previsti dall’Autorità competente per garantire un servizio migliore ai propri clienti.

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA (del 413-16 TIQV)

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti: 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo

Tempo massimo di rettifica di fatturazione: 90 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica

Tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione: 20 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica

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LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA (del 413-16 TIQV)

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il termine massimo di 30 giorni solari dal ricevimento della richiesta scritta: 95%

INDENNIZZI AUTOMATICI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE (del 413-16 TIQV)

Mancato rispetto del tempo massimo di risposta a reclami scritti o richieste scritte di rettifica: 25 Euro se la risposta è inviata tra il 31° e il 60° giorno; 50 Euro se la risposta è inviata tra l’61° e il 90° giorno; 75 Euro se la risposta è inviata dopo il 120° giorno.

Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica della fatturazione: 25 Euro se la rettifica avviene tra il 61° e il 120° giorno; 50 Euro se la rettifica avviene tra il 121° e il 180° giorno; 75 Euro per le rettifiche effettuate dopo il 180° giorno.

Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica in caso di doppia fatturazione: 25 Euro se la rettifica avviene tra il 21° e il 40° giorno; 50 Euro se la rettifica avviene tra il 41° e il 60° giorno; 75 Euro per le rettifiche effettuate dopo il 60° giorno.

*Il riconoscimento dell’indennizzo automatico avviene nella prima fatturazione utile e comunque entro sei mesi dalla data

di ricevimento del reclamo scritto o della richiesta scritta di rettifica. L’indennizzo non è dovuto nei casi previsti dall’art. 20 del TIQV

Qualora il Cliente non abbia provveduto al pagamento della fattura entro la scadenza, riceverà una comunicazione di sollecito e costituzione in mora inviata tramite raccomandata A/R o mail-pec, con relative spese postali a carico, nella quale verrà indicato il termine ultimo di pagamento.

Con riferimento alle forniture di energia elettrica in bassa tensione che dispongano di un misuratore che consenta di effettuare la riduzione della potenza al 15% di quella disponibile, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza non sarà inferiore a 25 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora.

Con riferimento alle forniture di energia elettrica diverse da quelle di cui al precedente capoverso, nonché alle forniture di gas naturale, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora.

Il Cliente è tenuto a dimostrare l’avvenuto saldo dell’importo dovuto inviando copia della ricevuta di pagamento al recapito indicato nella comunicazione di costituzione in mora. In caso di PDR/POD disalimentabile, Empower Your Energy, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, nel rispetto del termine per la presentazione della richiesta di sospensione, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per morosità, addebitando i costi di attivazione e riattivazione.

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il distributore effettuerà un’iniziale riduzione della potenza al 15% di quella disponibile. Decorsi ulteriori 15 giorni, in costanza di morosità, si procederà senza ulteriore avviso alla sospensione della fornitura.

Empower Your Energy

Foro Buonaparte, 12 – 20121 – Milano
Email: info@eye.energy

Per inviare un RECLAMO, scarica il MODULO RECLAMI 

Compilalo e invialo alla mail: ……………….

Con la deliberazione 569/2018 /R/COM del 13 novembre 2018 s.m.i e la Legge di Bilancio 2018, modificata dalla Legge di Bilancio 2020, l’ARERA ha approvato gli interventi a tutela dei Clienti in caso di fatturazione contenente importi relativi a consumi risalenti a più di due anni. La prescrizione riguarda i consumi risalenti a più di due anni rispetto alla data di emissione della fattura di energia elettrica e/o di gas e deve essere eccepita dal Cliente che può pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di due anni.

Il Cliente può utilizzare il MODULO . Dopo averlo compilato, firmato può inviarlo tramite e-mail all’indirizzo………………

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la delibera 209/2016/E/com ha introdotto lo strumento del tentativo obbligatorio di conciliazione finalizzato a risolvere le controversie tra operatori e Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione e Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione/Prosumer/Utenti finali.

Attraverso il Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione necessario per l’accesso alla giustizia ordinaria; in alternativa tale tentativo può essere esperito dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR), nei termini e nei modi indicati dalla Delibera 209/2016/E/com.

Il Servizio Conciliazione dell’Autorità è uno strumento gratuito a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore), facendo incontrare le parti via web alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo che aiuta le parti a trovare un accordo senza dover ricorrere alle vie giudiziarie.

Per attivare la procedura il Cliente può presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità o agli organismi ADR, via web, posta o fax, direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo al proprio fornitore e subito dopo aver ricevuto la risposta (ritenuta insoddisfacente) dallo stesso ovvero, se la risposta non è pervenuta, trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.

La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo.  

Link

https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen

https://www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

https://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm